Reclami e dispute legali
Il Contraente/Aderente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, può inoltrare reclamo per iscritto all’impresa di assicurazione preponente oppure all’Intermediario, anche in merito ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori dell’Intermediario stesso. Qualora il reclamo sia di pertinenza di VWB, il contraente/aderente potrà inoltrare il reclamo direttamente a VWB ad uno dei seguenti recapiti:
- Indirizzo: Via Privata Grosio n. 10/4, 20151 Milano – Alla cortese Attenzione Uff. Customer Service Insurance- Tel. +39 02 330271- e-mail: assicurazioni@vwfs.com, PEC: volkswagenbank@postacert.cedacri.it.
Qualora il reclamo sia invece di pertinenza dell’impresa preponente, il reclamo potrà essere inoltrato direttamente all’impresa ai recapiti indicati nei DIP Aggiuntivi relativi ai singoli prodotti assicurativi, ai quali espressamente si rinvia.
Qualora il Cliente/ Aderente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, ha la facoltà di rivolgersi direttamente all’IVASS, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente, attraverso le seguenti modalità:
- posta ordinaria all’indirizzo IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma; - fax 06.42133206; - e-mail: email@ivass.it; - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
Il Contraente/ Aderente ha in ogni caso la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente. In particolare:
(I) ricorso all’Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità (non soddisfazione sull’esito del reclamo o mancata risposta), le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile;
(II) mediazione finalizzata alla conciliazione, per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 (per avviarla, occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione, il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, nel luogo del Giudice territorialmente competente);
(III) negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite (il contraente/aderente può attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato, ai sensi del D.L. n. 132, 12 settembre 2014, e, in tal caso, le parti sottoscrivono un accordo con cui si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato).